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Provvidenze per l'olivicoltura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per il miglioramento, l'incremento e la difesa della olivicoltura.

Art. 2

1. All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di parte straordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare le maggiori spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA