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Provvidenze a favore dei formaggi "parmigiano-reggiano" e "granapadano", prodotti nella campagna 1960-61

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi "parmigiano-reggiano" e "granapadano" prodotti da produttori agricoli singoli o associati nella campagna 1960-61, ed a fissarne le relative modalita'.

Art. 2

1. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi del precedente articolo, dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo statale negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti a produttori agricoli Conferenti.

2. Il contributo statale sara' pari a lire 4 per ogni cento lire di capitale preso in prestito e sara' corrisposto per la durata massima di un anno. Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sara' calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

Art. 3

1. La somma complessiva da erogarsi per il contributo statale non potra' superare la somma di lire 450 milioni e sara' ripartita con decreto del Ministro per la agricoltura e per le foreste fra le Province interessate all'ammasso di cui al precedente articolo 1.

Art. 4

1. All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA