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Concessione di un contributo di lire 500.000.000 a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato. Il contributo e' destinato all'assistenza straordinaria dei rifugiati stranieri e dei profughi italiani in conformita' alla risoluzione del 5 dicembre 1958 della Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), che istituisce l'Anno mondiale del rifugiato.

Art. 2

1. Il contributo di cui all'articolo precedente sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dall'esecuzione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA