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Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

2. Art. 174. (Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario).
"I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".

3. Art. 175. (Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario). - "La promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".

4. Art. 183. (Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto). - "I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".

5. Art. 184. (Promozioni ad applicato ed archivista). - "La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica".

6. Art. 191. (Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente). - "I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".

7. Art. 192. (Promozione ad usciere e ad usciere capo). - "La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianita', abbiano dimostrato diligenza e buona condotta".

Art. 2

1. Qualora particolari ordinamenti stabiliscano, ai fini delle promozioni alle qualifiche indicate nell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1953, n. 928, e nell'articolo 1 della presente legge, anzianita' minime di servizio diverse da quelle ivi prescritte, le promozioni a ruolo aperto sono conferite con l'osservanza delle sociali disposizioni.

Art. 3

1. L'art. 344 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
Art. 344. (Ruoli aggiunti). "I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:
per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;
per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;
per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate;
per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata.
Al compimento dell'anzianita' complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.
Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive.
La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".

Art. 4

1. Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:

  1. 1) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;

  2. 2) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche, di cui al coefficiente 271;

  3. 3) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;

  4. 4) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.

Art. 5

1. L'articolo 345 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: Art. 345. (Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive).

  1. - "Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, e' conferito almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui e' collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica piu' elevata, sempreche' a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosita', diligenza e condotta lodevoli.
    Il personale di cui al comma precedente e' iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianita' di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.
    Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non puo' essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianita' minima prescritta".

Art. 6

1. L'articolo 346 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
Art. 346. (Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario). - "Con le modalita' di cui ai primi due commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.
Ai fini delle promozioni e alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345".

Art. 7

1. L'articolo 347 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
Art. 347. (Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) - "Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto".

Art. 9

1. L'articolo 147 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
Art. 147. (Adunanze del Consiglio di amministrazione). - "Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto ed in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non menu di tre membri.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente".

Art. 10

1. Le promozioni a segretario, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneita' nei concorsi per merito distinto o nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianita' di servizio utile, se piu' favorevole. Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

  1. 1) idonei nei concorsi per merito distinto;

  2. 2) idonei nei concorsi per esame speciale.

2. Gli impiegati di cui ai precedenti comuni possono conseguire la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 370 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

Art. 11

1. Le promozioni ad archivista, o qualifiche equiparate conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneita' nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 363 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianita' di servizio utile, se piu' favorevole.

2. Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

  1. 1) idonei nei concorsi per esame;

  2. 2) idonei nei concorsi per esame speciale.

3. Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo archivista "qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 371 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della, presente legge.