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Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA