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Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962

Testo vigente

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 4

1. I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1961-62, a favore del quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio della Azienda medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA