Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 125 del detto stato di previsione.
Art. 3
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, allegato al presente stato di previsione, a termine dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA