Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Canada' sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canada' sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'Articolo XII dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1961
GRONCHI
SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA