Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambio di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e', autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo con Annesso e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 novembre 1961
GRONCHI
SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA