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Aumento del contributo annuo a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo concesso con la legge 27 dicembre 1956, n. 1455, a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare e' portato da lire 10 milioni a lire 20 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 2

1. L'onere di lire 10 milioni relativo all'esercizio 1961-62 sara' fronteggiato con un'aliquota corrispondente delle maggiori entrate derivanti dalla legge 28 luglio 1961, n. 828, sulle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA