Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire (1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1962-63.
2. All'onere di cui sopra si fara' fronte, per la quota relativa all'esercizio 1960-61, mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e per la quota di pertinenza dell'esercizio 1961-1962 mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo n. 546.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA