Assegnazione straordinaria per la graduale sistemazione dei debiti per ricoveri di infermi poliomelitici disposti a tutto il 30 giugno 1960
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di 1.000.000.000 (un miliardo) di lire per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti di spedalita' per ricoveri di infermi poliomelitici disposti a tutto il 30 giugno 1960 ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 si fara' fronte con una corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA