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Sistemazione della contabilita' per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I titolari delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, nella loro qualita' di contabili dello Stato, abbiano avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, e dei bollettari per la riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto, sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.

2. Detti agenti contabili sono altresi' discaricati per i conti giudiziali relativi allo stesso periodo prodotti agli uffici competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa operarsene la ricostruzione.

3. Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilita' emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.

Art. 2

1. L'impossibilita' della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza, corredati da documenti che dimostrino:

  1. 1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti gia' prodotti;

  2. 2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonche' per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.

2. I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA