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Norme transitorie sulla indennita' di disoccupazione ai lavoratori pensionati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I lavoratori disoccupati che, percependo un trattamento di pensione durante il periodo di applicazione dell'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, non hanno potuto ottenere l'indennita' di disoccupazione perche' decaduti dal diritto a termini dell'articolo 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero dell'articolo 7, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, o perche' durante il periodo predetto, o parte di esso, non furono iscritti all'ufficio di collocamento a termini dell'articolo 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, hanno facolta' di presentare domanda per ottenere tale prestazione, nella misura in vigore nel periodo al quale la prestazione stessa e' riferita, entro centoventi giorni da quello della entrata in vigore della presunta legge.

Art. 2

1. Ai lavoratori, diversi da quelli di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, che si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 1, l'indennita' di disoccupazione spetta, ove sussistano tutte le altre condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia, a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro per la quale e' presentata la domanda di prestazione.

2. Per i lavoratori di cui al comma precedente la condizione della iscrizione all'Ufficio di collocamento si intende soddisfatta qualora il competente Ufficio di collocamento attesti che l'interessato non fu avviato al lavoro durante il periodo di disoccupazione indennizzabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA