Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della guardia di finanza per esigenze di servizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I militari del Corpo della guardia di finanza vestono in servizio normalmente l'uniforme.
2. Il Ministro per le finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile.
3. Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per il compimento di altri particolari servizi, il comandante di reparto puo' autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire l'abito civile e, ove partecipi personalmente ai suddetti servizi, puo' egli stesso vestire tale abito.
Art. 2
1. Gli articoli 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95 e 97 del regolamento di servizio per la guardia di finanza, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA