Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Quando si manifesti la necessita' di interventi a carattere d'urgenza per assicurare il normale svolgimento del traffico, l'A.N.A.S. puo' avvalersi, per l'esecuzione in economia dei relativi lavori, del sistema in amministrazione, ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'art. 67 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA