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Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra possono, a domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati sottotenenti di complemento, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio. Si prescinde, per la nomina dalla idoneita' fisica ed il limite massimo di eta' per conseguire la nomina stessa e' stabilito in anni 55.

2. Il grado di sottotenente di complemento e' conseguito dai sottufficiali della Marina nel ruolo degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi corrispondente alla categoria di appartenenza, e dai sottufficiali della Aeronautica nel ruolo degli ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.

Art. 2

1. I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica trasferiti nei ruoli del congedo dell'Esercito ed ivi nominati sottotenenti di complemento, ove nelle condizioni previste all'articolo 1 e ne facciano domanda, rientrano nella Forza armata di provenienza col grado e l'anzianita' posseduta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA