Nuove misure delle indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 4
1. L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure:
1) ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:
2) da generale a capitano .............................. L. 30.000 tenente ............................................. " 27.000 sottotenente ........................................ " 25.000 ufficiali medici:
3) da generale a capitano .............................. L. 17.400 tenente ............................................. " 16.600 sottotenente ........................................ " 16.300
L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico dall'art. 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.
Art. 5
1. L'indennita' mensile di volo di cui al primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti:
1) da generale a capitano .............................. L. 17.400 tenente ............................................. " 16.600 sottotenente ........................................ " 16.300
Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 473, l'indennita' mensile di volo e' stabilita nelle seguenti misure:
1) da generale a capitano .............................. L. 11.000 tenente ............................................. " 10.500 sottotenente ........................................ " 10.300
L'indennita' mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, e' stabilita nelle seguenti misure:
1) da tenente colonnello a capitano .................... L. 15.900 tenente ............................................. " 15.100 sottotenente ........................................ " 14.800
Art. 6
1. Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e' attribuita l'indennita' fissa mensile di volo nella misura seguente:
1) aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe..... L. 6.900 maresciallo di 2ª e 3ª classe ....................... " 6.400 sergente maggiore e sergente ........................ " 5.300 primo aviere ........................................ " 4.350 aviere scelto ....................................... " 3.700
2. Per la corresponsione dell'indennita' si osservano le condizioni e modalita' stabilite dagli ultimi due commi dell'articolo 1 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.
Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA