Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' cosi' modificato:
"In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA