Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione finanziaria; c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note.
b) Convenzione finanziaria.
c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all'articolo 3 della Convenzione finanziaria e all'articolo 3 dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 300 milioni del tondo iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione di lire 450 milioni del fondo iscritto al corrispondente capitolo 546.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - SCELBA - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - ZACCAGNINI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA