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Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano a Ginevra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.000.000, fara' carico allo stanziamento del capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA