Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano a Ginevra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 35 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.000.000, fara' carico allo stanziamento del capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA