Accettazione ed esecuzione della Convenzione sull'organizzazione e la personalita' giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione sulla organizzazione e la personalita' giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 della, medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - GONELLA - ANDREOTTI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA