Contributo annuo a favore del Centro nazionale di studi alfieriani di Asti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concessa al Centro nazionale di studi alfieriani di Asti, istituito con regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2021, una dotazione annua di lire 8 milioni, a partire dal 1 luglio 1961, facente carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2
1. All'onere relativo all'esercizio 1961-62 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 16 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA