Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ad alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le pensioni e gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del Corpo della guardia, di finanza, e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono devoluti, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e succassive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1961
GRONCHI
TAVIANI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA