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Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le minori entrate, valutate per il periodo 1 febbraio-30 giugno 1962, in lire 300 milioni e connesse all'attuazione della presente legge, saranno compensate con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - PELLA - COLOMBO - MARTINELLI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA