Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' abrogato il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che ha istituito una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.
Art. 2
1. Le minori entrate, valutate per il periodo 1 febbraio-30 giugno 1962, in lire 300 milioni e connesse all'attuazione della presente legge, saranno compensate con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - PELLA - COLOMBO - MARTINELLI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA