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Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'inquadramento del personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, effettuato in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, decorre, ai soli fini giuridici, dal 30 giugno 1956.

Art. 2

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1 novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del registro possono essere conferiti con i criteri e le modalita', di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270.

Art. 3

1. Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine perentorio di giorni 39 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA