Proroga delle disposizioni di carattere economico-finanziario contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sulla cinematografia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA