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Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA