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Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62, per la corresponsione di contributi di carattere straordinario a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli e associati, non che' di piccoli tabacchicoltori in condizioni economiche particolarmente disagiate, che nell'annata agraria 1960-1961, abbiano subito gravi danni in conseguenza di attachi da peronospora tabacina.

2. I contributi saranno erogati dal Ministero dell'interno attraverso i propri organi periferici, sentite le Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.

Art. 2

1. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1961-62 e da versarsi all'I.N.P.S. per la concessione, in deroga alle norme vigenti, di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori che sono rimasti o rimarranno disoccupati in conseguenza dei danni subiti da attacchi di peronospora tabacina nella misura, per la durata e con le modalita' di cui all'articolo seguente.

Art. 3

1. Il sussidio straordinario di cui sopra e' disposto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per un periodo massimo di 180 giorni e minimo di 60 giorni per le lavoratrici e di lavoratori addetti alla lavorazione industriale della foglia di tabacco, e per un periodo massimo di 45 giorni e minimo di 30 giorni per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dipendenti da aziende agricole a coltura tabacchicola.

2. La durata di cui sopra e' stabilita con decreto per ogni singola Provincia in rapporto ai danni subiti.

3. La misura giornaliera del sussidio e' di lire 400, maggiorata di lire 100 per ogni persona a carico secondo le norme che disciplinano il sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione.

4. Il sussidio compete ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo che abbiano prestato attivita' lavorativa retribuita nell'ultimo biennio.

Art. 4

1. Ai fini del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza mutualistica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, i periodi di disoccupazione di cui all'articolo 2 della presente legge sono assimilati a periodi di contribuzione.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 viene fatto fronte: per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1960-61; per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62; per lire 1 miliardo e 500 milioni con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233; per lire 2 miliardi con un prelievo di pari importo da operarsi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria in favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA