Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di Societa' cooperative
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, e' di 10 anni".
Art. 2
1. L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA