Contributo all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.
Art. 2
1. All'Istituto di cui al precedente articolo 1 e' concesso, per l'esercizio finanziario 1961-62, un contributo straordinario di lire 20 milioni.
Art. 3
1. All'onere complessivo di lire 59 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 39 milioni e lire 20 milioni mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti di parte ordinaria e di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1961-62, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22
dicembre 1961.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA