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Contributo all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'Istituto di cui al precedente articolo 1 e' concesso, per l'esercizio finanziario 1961-62, un contributo straordinario di lire 20 milioni.

Art. 3

1. All'onere complessivo di lire 59 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 39 milioni e lire 20 milioni mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti di parte ordinaria e di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1961-62, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22
dicembre 1961.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA