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Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento ed operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA