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Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 e' aumentato di lire 5.100 milioni.

2. Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sara' impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte.

3. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.

4. La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo e' accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.

Art. 2

1. I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 615, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni Provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale.

2. Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresi' i progetti che non superino l'importo di 100 milioni.

3. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimita' da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, puo' anche suggerire modifiche e varianti.

4. La Commissione e' tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

5. Il decreto di vincolo previsto dalla, vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla, precedente deliberazione.

6. I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1938, n. 88, in proporzione alle necessita' della popolazione.

7. La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generati a particolareggiati, approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N.641.

9. La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica, utilita' i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

10. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 3

1. Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei Comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulari, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei Comuni predetti, che forniranno aree di loro proprieta' idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonche' della situazione finanziaria dei Comuni. Gli edifici passano in proprieta' dei Comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

2. I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.

3. Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e composta dal presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, dal direttore generale per la edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dai direttore generale dell'istruzione elementare dal direttore generale della istruzione secondaria di 1° grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.

4. Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata e' autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della Direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione.

5. Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma sara' destinato ai Comuni ricadenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.134

Art. 4

1. In aggiunta agli stanziamenti inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 5

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della, legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalita' stabilite dalla, legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese:

  1. 1) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;

  2. 2) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);

  3. 3) lire 2.200 milioni per spese di cui alla, lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera 6);

  4. 4) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);

  5. 5) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);

  6. 6) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).

2. In aggiunta agli stanziamenti di bilancio e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Universita' di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

3. L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

4. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 6

1. E' autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

2. L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma, saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di aperture dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

3. La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sara' fatta dalle facolta' e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal rettore dell'Universita', udito il Senato accademico.

4. La meta' dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge e' destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facolta' scientifiche e a 500 per le altre.

5. La meta' dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualita' di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta, anzianita' di servizio retribuito.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.

7. I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato.

Art. 7

1. In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica Istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per l'incremento degli organici di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35.400 milioni.

2. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fine al 30 giugno 1962.

Art. 8

1. Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per la organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 9

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' iscritta, nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi.

2. I provvedimenti relativi alla ricostruzione e al riattamento dei predetti Istituti sono adottati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 10

1. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, e' aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.

Art. 11

1. Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da localita', frazioni o Comuni viciniori, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

2. I Comuni e le Province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.