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Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle province della Venezia Giulia e Tridentina gia' facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia dal 1 luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Province in questione, e' data facolta' di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione.

2. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento della somma complessiva di lire quarantacinque per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi suindicati.

3. Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verra' considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre, rivalutato ai sensi dell'articolo 4 lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2

1. La facolta' di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. I contributi versati in base a detta facolta', nella misura prevista dal precedente articolo, sono utili secondo le norme in vigore, agli effetti delle prestazioni liquidate o da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'assicurazione stessa, a favore degli iscritti a detta assicurazione o ai fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima.

3. I predetti contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'articolo 9, n. 2, lettera b) sub-2, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA