Istituzione del tribunale di Rimini
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita in Rimini la sede del tribunale con la circoscrizione territoriale dell'attuale pretura di Rimini.
Art. 2
1. Il Governo e' delegato a determinare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge l'organico del personale del tribunale di Rimini, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Bologna ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del tribunale anzidetto.
Art. 3
1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Forli' alla data in cui ha inizio il funzionamento del tribunale di Rimini, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per cui e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione della pretura di Rimini, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione del tribunale di Rimini.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - GONELLA TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA