Autorizzazione di spesa per il completamento del Laboratorio sperimentale funiviario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
1. All'impianto funiviario sperimentale di cui al precedente articolo 1, il cui progetto e' redatto dal Ministero dei trasporti, viene riconosciuto a tutti gli effetti il carattere di pubblica utilita'.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO