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Autorizzazione di spesa per il completamento del Laboratorio sperimentale funiviario

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'impianto funiviario sperimentale di cui al precedente articolo 1, il cui progetto e' redatto dal Ministero dei trasporti, viene riconosciuto a tutti gli effetti il carattere di pubblica utilita'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO