diritto.io

Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1 luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.

Art. 2

1. Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si fara' fronte, per l'esercizio 1960-61 con una frazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, e, per l'esercizio 1964-62, con una aliquota delle maggiori entrate, derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO