diritto.io

Norme integrative dell'articolo 8 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti. Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale di cui all'articolo 8, secondo e quinto comma, della legge 1 febbraio 1960, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, puo' ottenere il collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto purche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge sara' provveduto con prelevamento delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 13 della legge 1 febbraio 1960, 1926.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 26 marzo 1962
GRONCHI
FANFANI - MATTARELLA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO