Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della, presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme, clausole o consuetudini a lui piu' favorevoli, ha diritto ad una quota non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante da frutto.
2. Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o al momento della utilizzazione delle piante, quando a questa si proceda durante il corso dell'affitto.
3. Per i contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. All'inizio e alla cessazione del contratto di affitto o alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti redigeranno lo stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1.
2. Ove, nel corso del contratto, il numero delle piante sia modificato, per qualsiasi causa, in piu' o in meno, ciascuna parte puo' chiedere la variazione dello stato di consistenza.
Art. 3
1. La presente legge non si applica ai contratti aventi ad oggetto terreni destinati alla silvicoltura, ed ai contratti nei quali la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo, sempreche' cio' sia conforme agli usi localmente praticati.
Art. 4
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, e' nullo di diritto qualunque patto in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 5
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO