Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.
2. Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO