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Concessione di un contributo di lire 186 milioni al comune di Cortina d'Ampezzo per la organizzazione e lo svolgimento del Giochi olimpici invernali del 1956

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 186 milioni a favore del comune di Cortina d'Ampezzo per provvedere alla estinzione delle passivita' incontrate dal Comune stesso per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 1956 e fino allo svolgimento di, essi.

2. Le modalita' di erogazione del contributo saranno stabilite dal Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO