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Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura

Testo vigente

La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233, e' sostituito dal seguente:
"Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.
Tale collocamento decorre dal 1 maggio 1948 per coloro i quali abbiano gia' compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo".

Art. 2

1. L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957, n. 233, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' per le promozioni alla qualifica di capo reparto, per la carriera direttiva, alle qualifiche di vice capo ragioniere aggiunto e di vice capo ragioniere di 2ยช classe, per la carriera di concetto, nonche' al concorso per esami per la nomina alla qualifica di primo archivista, per la carriera esecutiva nei ruoli organici corrispondenti".

Art. 3

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233, e' sostituito dal seguente:
"Con le modalita' previste nel precedente comma, e conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO