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Revisione dei film e dei lavori teatrali

Testo vigente

Art. 3 Composizione della Commissione di secondo grado

1. La Commissione di secondo grado e' composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 203.

3. Esplica, le funzioni di segretario il segretario avente qualifica, piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il piu' anziano delle due sezioni.5

Art. 4 Funzionamento delle Commissioni

1. Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

2. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti.

3. In caso di parita' prevale il voto del presidente.5

Art. 5 Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori

1. Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono rischi se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sia tutela morale.

2. Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati, spettacoli dai quali i minori stessi siamo esclusi.

3. Nel caso in cui sussista incertezza sull'eta' del minore, fa fede della sua eta' la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

4. E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.5

Art. 6 Parere della Commissione di primo grado

1. La Commissione di primo grado da' parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

2. Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

3. Il parere della Commissione e' vincolante per l'Amministrazione.

4. Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato per iscritto all'interessato.

5. Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, puo' chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.5

Art. 7 Parere della Commissione di secondo grado

1. L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, puo' ricorrere alla Commissione di secondo grado.

2. La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

3. Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed e' vincolante per l'Amministrazione.

4. Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

5. In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.5

Art. 8 Ricorso al Consiglio di Stato

1. Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge.

2. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

3. I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'.

4. L'udienza, di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

5. Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.5

Art. 9 Rilascio del nulla osta

1. Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.5

Art. 13 Diffusione per radio o per televisione

1. I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.5

Art. 14 Competenza a conoscere dei reati

1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto e' avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica.5

Art. 15 Sanzioni e sequestro

1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, e 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.

2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.5

Art. 16 Regolamento

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge sara' emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa.

2. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.5

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI -
BOSCO - TAVIANI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO