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Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il potenziamento dei servizi di accertamento delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, per una piu' diffusa e intensa ricerca della materia imponibile e dei mezzi atti a convalidarne l'esistenza, nonche' per imprimere un maggiore impulso all'azione di repressione delle violazioni e per accelerare la definizione delle vertenze in corso, e' stabilita a carico del bilancio dello Stato la spesa di lire due miliardi per il corrente esercizio finanziario e per ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64.

Art. 2

1. Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari e' autorizzata, oltre i limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario.

2. Le Amministrazioni, di cui al comma precedente, possono appaltare servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni stesse.

Art. 3

1. Presso ciascun Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari e' Istituito un ufficio di propulsione e di coordinamento delle attivita' degli Uffici e degli organi che operano nei settori di rispettiva competenza.

2. L'attivita' degli Uffici del registro sara' diretta agli accertamenti di ufficio dei trasferimenti della proprieta', dell'usufrutto e del godimento di beni, compresi quelli che si verificano per causa di morte, nonche' delle cessioni della proprieta' e del godimento di aziende industriali e commerciali.

3. I suddetti uffici cureranno, inoltre, l'appuramento del campione unico ed in particolare l'accertamento delle cause di decadenza da benefici tributari previsti da leggi speciali.

4. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, oltre gli accertamenti d'ufficio verso soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed oltre la revisione delle dichiarazioni non utili, eseguiranno piani coordinati di ispezioni documentali nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio.

5. Inoltre, intensificheranno le revisioni delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli altri soggetti.

Art. 4

1. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 si fara' fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate che conseguiranno allo sviluppo dei servizi nei settori impositivi dallo stesso articolo considerati.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCHI