Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni contenute negli articoli 5, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono abrogate.
Art. 2
1. L'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dai seguenti:
"Nella attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprieta' una quota pari al venti per cento degli alloggi di proprieta' delle Province, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed una quota pari al trenta per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.
Coloro i quali restano esclusi dalla possibilita' di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorita' nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto".
2. L'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano al Ministro per i trasporti, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Art. 3
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"Hanno diritto alla cessione in proprieta': coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge".
Art. 4
1. L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"Il prezzo di cessione degli alloggi e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonche' di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente".
Art. 5
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' aggiunto il seguente comma:
"Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".
Art. 6
1. Il tasso d'interesse per il pagamento rateale del prezzo degli alloggi fissato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' stabilito nella misura del cinque per cento.
2. Il prezzo di cessione non puo' essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.
3. La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sara' effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Art. 7
1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprieta' dell'alloggio del quale sono in godimento.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilita', da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito e' incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed e', invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.
In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il 3° grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.
Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto.
Coloro che non esercitano la facolta' di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.
Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonche' dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente e' esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purche' conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano della autonomia economica prevista alla lettera a) dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2".
Art. 8
1. Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni".
Il quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dai seguenti:
"Gli acquirenti hanno facolta' di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici o del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle Ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facolta' ai rispettivi organi periferici dipendenti.
Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata risposta".
L'ultimo comma dello stesso articolo 16 e' abrogato.
Art. 9
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:
"A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile.
L'Assemblea del condominio stabilira' il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.
Tale regolamento dovra' avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si intendera' tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione".
Art. 10
1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"Gli Enti in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.
Estinta la quota del debito gravante su un alloggio, l'Istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, provvedera' alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata sia restringendo l'ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.
In deroga all'articolo 12 del testo unico sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo statale in quanto garantito dal contributo stesso.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con patto di futura vendita e di riscatto, da tutti gli enti e societa' indicati nell'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408".
Art. 11
1. Il terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dai seguenti:
"Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinate:
a) per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici;
b) per estinzione di altre passivita' di gestione inerenti agli alloggi alienati;
c) per costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti gia', proprietari degli alloggi alienati.
La costruzione di nuovi alloggi di cui alla lettera c) sara' effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici".