diritto.io

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche, alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'onere di 130 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 309 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1962
SEGNI
FANFANI - MATTARELLA -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO