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Modificazione dell'art. 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' costituita dalla seguente:
"e) agli enti e societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000".

Art. 2

1. Alla lettera a) dell'articolo 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia" sono sostituite le parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia".

Art. 3

1. Il secondo comma, dell'art. 64 del testo unico di cui al precedenti articoli e' sostituito dal seguente:
"Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000, o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza e' devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO