Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilita' e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nei giuochi di abilita' e nei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo.
Art. 2
1. In caso di aumento del prezzo della posta, rimangono immutate, a parita' di quantitativo di poste giuocate, le percentuali del fondo premi. A tal fine gli scaglioni esistenti per l'imposta unica sono maggiorati dell'aumento percentuale apportato al prezzo della posta e ad ognuno rimangono attribuite le stesse percentuali del fondo premi vigenti prima dell'aumento suddetto.
2. A parita' d'incassi, rimangono immutate le percentuali a favore degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, tenendo conto che la serie continua fino allo scaglione ultimo maggiorato nel modo indicato al primo comma.
3. Fissate le percentuali di cui ai due commi precedenti, le aliquote d'imposta unica risultanti si determinano per differenza. Ai fini della nuova progressione la serie esistente per le aliquote d'imposta unica al momento dell'aumento della posta sara' considerata avente inizio con scaglioni fino a lire 100 milioni, con la conseguente determinazione delle aliquote d'imposta unica per gli scaglioni necessari a completare la progressione e delle altre percentuali risultanti.
Art. 3
1. Con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'articolo 1, nel caso di maggiorazione del prezzo della posta, saranno indicate le aliquote d'imposta unica e le percentuali del fondo premi, le une e le altre risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 2. Le percentuali del fondo premi sostituiscono quelle ottenute in base al disposto dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358.
2. Con lo stesso decreto sara' indicata la misura dell'abbuono a favore dell'U.N.I.R.E., previsto dall'articolo 3 della legge suddetta, in modo che, a parita' d'incassi, l'Ente continui a godere lo stesso provento.
3. Rimane invariato l'importo massimo dell'abbuono fissato nell'articolo 3 predetto.
Art. 4
1. L'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"Per i giuochi di abilita' e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, e' uguale a quello dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo predetto".
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO