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Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli ufficiali superiori o tenenti di vascello i quali, dopo ottenuto il brevetto di direttori del tiro a bordo o di ufficiale elettrotecnico o delle comunicazioni, abbiano disimpegnato molto lodevolmente, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio telecomunicazioni su grandi navi o su cacciatorpediniere di scoria in armamento, o in riserva, o in allestimento, o altri incarichi equipollenti da determinare con decreto del Ministro per la difesa, puo' essere concesso, una volta tanto, un premio di lire 100.000.

2. Per la concessione del premio agli ufficiali direttori di tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni nelle condizioni suddette sara' udito a seconda del grado rivestito dagli ufficiali il parere della Commissione competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Art. 4

1. La spesa complessiva di lire 500.000 derivante dalla presente legge fara' carico, per l'esercizio finanziario 1961-62 allo stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO