Provvidenze per la zootecnia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'esercizio finanziario 1961-62, per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367, concernente il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico.
Art. 2
1. All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte per un miliardo, mediante riduzione del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a fronteggiare spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e per un altro miliardo, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 28 luglio 1961, n. 835, riguardante modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicita' di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche, nonche' dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riguardante lo aumento a favore dell'Erario della addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio,
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - TREMELLONI - LA MALFA - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO